Referendum e Proposte di Legge iniziativa popolare
Ultima modifica 28 febbraio 2024
DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI
All’art. 1277 del codice civile (Debito di somma di danaro), si aggiunge il seguente: “Comma 3: “L’estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante”.
DIRITTO ALL’AUTOPRODUZIONE DEL CIBO
Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo III (Rapporti economici), all’articolo 44, si aggiunge il seguente: “Terzo comma. “Tutti i cittadini e i soggetti residenti nel territorio
della Repubblica hanno il diritto assoluto e irrinunciabile di coltivare la terra e di allevare animali sul suolo di proprietà, senza scopo di lucro, per il soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della propria famiglia.”
STOP ALL’INDOTTRINAMENTO GENDER NELLE SCUOLE
Nella costituzione della Repubblica italiana , al titolo II (Rapporti etico – sociali), all’articolo 30 si aggiunge il seguente:
“comma 2-bis: Le scelte relative all’educazione e all’istruzione dei figli minori in ambito religioso, morale, scientifico, sanitario, politico e affettivo – sessuale spettano in ultima istanza al padre e alla madre, i quali pertanto potranno sempre negare il proprio consenso all’insegnamento all’interno della struttura scolastica di teorie contrastanti con i loro principi e convinzioni morali”
Art.1
"La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano a nascere, fermo restando il diritto di ogni gestante alle cure necessarie alla tutela della propria vita, anche laddove comportasse come effetto indiretto la morte del nascituro. Per le madri cittadine italiane prive di sostegno economico è previsto su richiesta un reddito di maternità di mille euro al mese per i primi otto anni di vita del figlio, rinnovabili alla nascita di un secondo figlio, vitalizia alla nascita del quarto figlio o di un figlio disabile".
Art.2
" La Repubblica riconosce il diritto universale e inalienabile di ogni essere umano, una volta concretizzato il suo diritto alla nascita, a non essere mai e per nessuna ragione soppresso. Al disabile grave sono garantiti le cure e il sostegno economico per far concretamente fronte alla propria condizione."
Art.3
"Coloro che esercitano la professione medica non possono somministrare, neppure se richiesti, farmaci mortali e similmente a nessuna donna possono fornire supporto chirurgico o farmacologico (fatta salva l'eccezione prevista all'articolo1) per provocare un aborto. Chi infrange questa norma è radiato dalla professione medica e punito con la reclusione da sei a dodici anni."
Art.4
"I fondi per il reddito di maternità e per il sostegno alla disabilità grave, quantificati in 5 miliardi di euro annui con risparmi da portare a riserva, sono prelevati dal cespite del bilancio dello Stato che prevede l'innalzamento di spesa di armamenti e difesa militare al 2% del PIL. Tale innalzamento, previsto in 13 miliardi di euro annui a regime è ridotto a 8 miliardi."